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Torniamo a informare sulla illegittima modalità di calcolare gli interessi nei mutui

La verità si fa strada nei Tribunali: ci sono i primi provvedimenti che, leggendo correttamente la sentenza della Cassazione, approfondiscono tecnicamente la questione anatocismo nei mutui, svelando gradualmente la più grande mistificazione in essere a danno di chi ha sottoscritto un mutuo.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che in qualche modo, pur incerto e chissà quanto volutamente contraddittorio ed ambiguo, i Tribunali stanno sperimentando un periodo di disorientamento. I giudici che non vogliono approfondire il dettato della Corte, si sono adagiati su una interpretazione arbitrariamente negativa per il mutuatario, sentenziando che nel principio di diritto stabilito dalla sentenza, con il quale la Corte ha deciso che sono legittimi i mutui a tasso fisso e con un piano di ammortamento allegato, è implicita la definitiva chiusura ad ogni recriminazione ed contestazione da parte dei mutuatari.

Al contrario alcuni Tribunali, non accontentandosi di tale semplicistica lettura, hanno approfondito almeno la questione sollevata contro le modalità di calcolo degli interessi dei mutui da parte delle banche in violazione della normativa sull’anatocismo. Da sottolineare intanto una importante ordinanza della Corte di Appello di Torino: davanti all’insistenza dell’avvocato del mutuatario, che, insoddisfatto della sentenza negativa del primo grado, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite, gridava il diritto del debitore di vedere eseguire una consulenza contabile per verificare se nei mutui la banca percepisse illegittimamente interessi anatocistici, la corte di appello di Torino, molto attenta in materia di diritto bancario, molto rigorosa e non affetta da pregiudizi, ha ritenuto non velleitarie o temerarie  le ragioni della parte ma anzi fondate in diritto e in tecnica bancaria, incaricando pertanto un esperto contabile di verificare quanto eccepito dal mutuatario. Nel quesito posto al Consulente tecnico del Tribunale, La Corte chiede di accertare se, nelle pattuizioni contrattuali del mutuo, che conducono al calcolo degli interessi da pagare alla banca, ci siano elementi, espliciti od occulti, che portino al calcolo di interessi anatocistici.

Sottolineiamo ancora una volta che il legislatore ha posto un rigoroso presidio nella normativa a tutela del debitore: ha predisposto infatti che gli interessi non giungano a livelli tali da appesantire in maniera abnorme il dovere di rimborso del capitale, escludendo che gli interessi possano maturare su altri interessi e crescere in maniera esponenziale. In una sentenza datata, la Cassazione, già nel febbraio 2003, riscontrava che “una somma di denaro mutuata, in un piano di ammortamento alla francese, al tasso d’interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avviene in soli quindici anni circa”. Questo è l’argomento che stiamo portando avanti: gli interessi nei mutui non devono essere calcolati con la capitalizzazione composta che implica natura anatocistica.

Dopo il coraggioso e trasparente provvedimento della Corte di Appello di Torino, seguito da altri Tribunali (Bari, Potenza Rimini) cui speriamo se ne aggiungano altri ed altri ancora, la questione ora si sposta sul piano della consulenza contabile: ma non abbiamo timore di smentite che i tecnici incaricati, naturalmente se sono privi di pregiudizi o di lacune scientifiche, confermino la presenza dell’algoritmo vessatorio e in violazione della legge nel calcolo degli interessi dei mutui. 

 


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