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Alcuni spunti di riflessione sul convegno di studi in Cassazione del 31 gennaio: in attesa della sentenza sui mutui

E' opportuno mettere in evidenza  taluni interventi nel Convegno: segnatamente alcuni temi trattati in modo rigoroso che potrebbero portare le Sezioni Unite ad una seria riflessione 

Nel convegno di studi e approfondimenti della Cassazione del 31 gennaio us, richiamato dal mio ultimo articolo, sulla legittimità dei contratti di mutuo, l’intervento di alcuni oratori sembrava aver dato un’impronta poco scientifica, causando una sensazione come della presenza di forti pregiudizi che sembravano prefigurare un esito della sentenza, ancora una volta, favorevole al sistema bancario: vi avevano contribuito il sarcasmo con  cui erano state presentate le tesi contrarie e l’accenno che taluno aveva compiuto sul pericolo per le banche e addirittura per la struttura paese  che la decisone delle Sezioni Unite poteva provocare.

Ma rileggendo i testi degli interventi prodotti dalla sezione formazione della Corte di Cassazione, possiamo dire che si possono scorgere almeno alcuni spunti di rigorosa lettura della normativa che potrebbe mettere i consiglieri delle Sezioni Unite sulla strada di una decisione obiettiva e rispettosa dell’ordinamento.

Nell’intervento della studiosa di matematica finanziaria, si dice chiaramente che nella formula del regime composto, utilizzata dalla banca per calcolare la rata del mutuo e l’ammontare degli interessi, dal punto di vista semplicemente algebrico gli interessi maturano non solo sul capitale impiegato all’istante iniziale dell’operazione finanziaria, ma di volta in volta sul montante che si sta generando: questo evidentemente crea interessi esponenziali contro i quali l’ordinamento ha stabilito il principio dell’art. 1283 del codice civile, confermati in modo inequivocabile dall’articolo 120 del testo unico bancario. Tutti gli operatori che trascurano questa evidenza matematica per negare la presenza di anatocismo nei contratti di mutui, dovranno confrontarsi e superare questo dato di fatto algebrico: se la banca calcola la rata e gli interessi con la formula del regime composto, è certa la violazione del divieto di anatocismo, benchè il concetto di anatocismo nei mutui non è semplice ed intuitivo come accade invece per i conti correnti.

Un secondo elemento positivo che potrebbe aiutare i consiglieri di Cassazione a prendere una decisione che finirebbe con l’essere molto positiva per i mutuatari, è nella affermazione di un altro relatore il quale coglie davvero nel segno sostenendo che, stabilito che il regime composto utilizzato dalla banca per calcolare gli interessi nei mutui risulta più oneroso rispetto al regime semplice, richiama tutte le norme che impongono la presenza nel contratto della previsione di questa maggiore onerosità : segnatamente sottolineando che deve essere convenuto nel contratto l’utilizzo dell’interesse semplice o composto, anche con la presenza di un indicatore del Tasso Annuo effettivo  ( che non può essere il Tasso annuo effettivo globale  - cd Taeg o Isc-  presente nei contratti) che tenga conto del regine di capitalizzazione utilizzato.   A fondamento di tale tesi, che pur ha numerose norme sottostanti, il relatore richiama diversi pronunciamenti della stessa Corte di Cassazione che dovrebbero avere un significato proprio nella attesa pronuncia delle Sezioni Unite.

 

Non poco rilevante anche l’accenno che il relatore ha fatto alla sorpresa che il mutuatario accusa allorchè, provando ad estinguere anticipatamente il mutuo dopo alcuni anni, si avvede con rammarico che fino a quel momento ha pagato solo interessi e il capitale si è ridotto in misura modestissima: anche questa stortura è l’effetto del meccanismo del regime composto e anche esso presenta gli estremi di un indebito oggettivo sanzionabile secondo le norme di legge.  

 


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