Al di là del bene e del male: la fretta dei Giudici

Alcuni Tribunali, pur a conoscenza che la Corte di Cassazione , nel collegio a Sezioni Unite, da una settimana all'altra, dovrebbe emettere la sentenza sulla illegittimità delle modalità di calcolo degli interessi sui mutui, continuano imperterriti nel loro orientamento filobancario, quando per motivi di opportunità ed economia processuale, si potrebbe attendere il verdetto della Cassazione.  

Nell’attesa dell’esito della camera di consiglio nella quale sono virtualmente riuniti i componenti del collegio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per decidere della sorte di tante famiglie ( che potrebbero pagare rate di mutui più sostenibili), di moltissime imprese ( che potrebbero risparmiare sugli interessi da pagare sui mutui contratti per gli investimenti), di numerose vendite all’asta di immobili venduti per morosità  ( che potrebbero essere sospese e vederne gli esiti stravolti) , la Giurisprudenza più piena di sé, anziché prendere un attimo di respiro e attendere l’esito del Collegio, imperterrita insiste sulle sue posizioni più conservatrici e filobancarie, continuando a ritenere i contratti dei mutui, così come da sempre configurati dal sistema bancario, regolari e rispettosi dell’ordinamento.

Così il Tribunale di Terni, ribadiamo, ignorando che il Collegio delle Sezioni Unite sta dibattendo e dovrebbe emettere un verdetto, sforna una ulteriore sentenza, appena lo scorso 11 marzo, nella quale insiste a dire che il regime composto utilizzato dalla banca per il calcolo della rata non viola l’ordinamento perché, dato un capitale, un tasso ed un numero di rate, la rata che ne discende non può che essere una ed una soltanto. Questa posizione grida vendetta per la dottrina più illuminata, giacché è semplicemente un falso: dati capitale, tasso e numero di rate, corrispondono due rate diverse, in dipendenza della formula utilizzata per combinare quei dati, e ciò impone di chiarire e spiegare al mutuatario quale formula si intenda utilizzare. Nella semplicità della nozione sembra nascondersi il diavolo.

Insiste il Tribunale di Terni, diabolicamente, sostenendo poi che la mancata indicazione nel contratto del regime composto utilizzato, non è apprezzabile ai fini della violazione dell’art. 117 TUB nella parte in cui impone l’indicazione, nel contratto, del tasso di interesse e di “ogni altro prezzo e condizione praticate” : dice che non è apprezzabile ma non ne indica il motivo, aggiungendo  anzi che è notorio che il regime composto è utilizzato dalla prassi bancaria … ignorando che prassi ed usi sono vietati nell’ordinamento dei contratti di credito. Ma ancora una volta, nella banale semplicità è nascosto il diavolo che oscura le menti del decisore.

Si sta occupando della questione un collegio di una quindicina di membri della Cassazione, ci piacerebbe pensare che le migliori menti del diritto stanno mettendo le mani in un problema che coinvolge l’intera Nazione, per il passato e per il futuro, ma taluni Giudici ritengono comunque di avere la verità in tasca e non esitano a riproporla, al di là del bene e del male.


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